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Istituzione periodo a rischio incendi boschivi – Divieto di accensione fuochi

21 giugno - 31 agosto

Data :

20 giugno 2025

Istituzione periodo a rischio incendi boschivi – Divieto di accensione fuochi
Municipium

Descrizione

L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana
e REGOLAMENTO ATTUATIVO di cui D.P.G.R. 08.08.2003 N. 48/R

PERIODO A RISCHIO INCENDI
DAL 21 GIUGNO  AL 31 AGOSTO
(art. 61 comma 2 e art. 66 comma 1 del regolamento)


1. NORME PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI: DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI SU TUTTO IL         TERRITORIO (Eventuali ulteriori periodi a rischio potranno essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per  singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato)


2. NORME PER ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO E NEI RIMBOSCHIMENTI: E’ vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue
all’interno delle aree attrezzate. In deroga, l’Ente competente può autorizzare attività di campeggio e fuochi pirotecnici.

3. LA MANCATA OSSERVANZA DEI DIVIETI COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA 

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2025, 13:59

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